Il "tirocinio" è una misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo, che non costituisce rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e l’occupabilità del soggetto.
Fra le diverse tipologie di tirocinio, vi sono:
- tirocini curricolari: tirocini promossi da Università o istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, da un organismo di formazione professionale iscritto nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, a favore dei propri studenti o allievi, all’interno del periodo di frequenza di un corso di studi o di formazione, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, inseriti in percorsi formali di istruzione e formazione; la cosiddetta "Alternanza Scuola-Lavoro" è attività curriculare, obbligatoria, che è consentito attuare anche nei periodi di sospensione delle lezioni (la "dimensione curriculare" non riguarda tanto i tempi "scolastici" di realizzazione, quanto piuttosto le caratteristiche dell'attività svota, che mira all'affinamento del processo di apprendimento e di formazione e non, direttamente, all'inserimento lavorativo);
- tirocini per l’accesso alla professione: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative, il cui completamento costituisce requisito obbligatorio per accedere ad una data professione.
Il CRAUP è convenzionato con l'Università di Padova e con altri Istituti di formazione per lo svolgimento di tirocini, curriculari e per l'accesso alla professione (art. 18 Legge 196/97 e D.M. 142/98), per:
- operatori socio sanitari (OSS);
- infermieri;
- educatori-animatori;
- psicologi;
- altri studenti di corsi universitari inerenti l'attività istituzionale.
I tirocini curriculari e quelli per l'accesso alla professione avranno la durata prevista dalle norme interne degli istituti di formazione o degli Ordini professionali e saranno svolti all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o al termine del corso di studi.
Altre tipologie di tirocinio sono:
- tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: tirocini finalizzati ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, inoccupati, sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali e/o appartenenti a specifiche categorie di soggetti;
- tirocini estivi di orientamento: tirocini extracurriculari promossi durante le vacanze estive, nel periodo di sospensione degli studi, a favore di un adolescente o giovane, regolarmente iscritto ad un corso di laurea o ad un ciclo di studi di istruzione secondaria di secondo grado o di formazione professionale, con fini orientativi e formativi;
- tirocini formativi e di orientamento: tirocini avviati entro 12 mesi dal conseguimento di un titolo di studio o di formazione professionale finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Questi tirocini potranno avere la durata massima indicata nella normativa vigente a seconda della tipologia di tirocinio (cfr. in particolare la DGRV 1816/17).
Attualmente l'Ente non è disponibile ad accogliere tirocini di queste tipologie a causa dell'obbligo in capo all'Ente ospitante, salvo casi specifici, di erogare l'indennità di partecipazione (cfr. art. 14 della DGRV 1816/17).